Gentilissimi,

Vi comunichiamo che il MISE ha attivato il credito d’imposta per beni strumentali 2020.

Destinatari

Possono presentare domanda:

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Tipologia di spese ammissibili

Rientrano gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 1 Gennaio 2020 fino al 31 Dicembre 2020, ovvero entro il 30 Giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti devono rientrare in queste categorie:

a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui allegato A, legge 11 Dicembre 2016, n. 232);

b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all’allegato B, legge 11 Dicembre 2016, n. 232)

c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.

Forma e misura dell’agevolazione

  • Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite do costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

  • Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000 euro

  • Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell’allegato A, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

6% nel limite massimo dei costi ammissibile pari a 2 milioni di euro.

Modalità di presentazione

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Termini

La fruizione può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.